Riconoscendo l’importanza di mantenere il regolare funzionamento dell’Accordo, le Parti si adoperano in ogni momento per raggiungere un’intesa sulla sua interpretazione e applicazione. Si adoperano per trovare rapidamente, attraverso la cooperazione e le consultazioni, una soluzione reciprocamente soddisfacente a tutte le questioni che potrebbero compromettere il funzionamento dell’Accordo.
Ciascuna Parte può presentare per consultazione al Comitato misto qualsiasi questione legata all’interpretazione o all’applicazione dell’Accordo. La Parte richiedente notifica per scritto all’altra Parte le questioni alla base della richiesta di consultazione e condivide la propria valutazione circa la misura in cui tali questioni costituiscono una violazione degli obblighi dell’altra Parte.
La Parte destinataria risponde per scritto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione. Salvo diverso accordo, le consultazioni all’interno del Comitato misto iniziano entro 45 giorni dalla data di ricevimento.
Per garantire un regolare svolgimento delle consultazioni, ciascuna Parte contraente è tenuta:
a fornire le informazioni necessarie per un esame completo della questione interessata; e
a mettere a disposizione il personale necessario dotato di conoscenze specialistiche sulla questione interessata.
Salvo diverso accordo, le consultazioni si concludono entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di consultazione presso la Parte destinataria.
Salvo diverso accordo, le consultazioni si svolgono personalmente nel territorio della Parte contraente destinataria.
Se in seguito alle consultazioni le Parti raggiungono un’intesa parziale o completa sulla questione, il Comitato misto lo mette a verbale. Le Parti adottano tutte le misure necessarie per attuare l’intesa.