37.1 È istituito un comitato misto, composto di rappresentanti della Svizzera e di rappresentanti del Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord («Comitato misto»), incaricato della gestione dell’Accordo e della sua corretta esecuzione, nonché di adottare decisioni nei casi previsti dall’Accordo. Il Comitato si pronuncia di comune accordo.
37.2 Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. Quest’ultimo non è competente ad esercitare il controllo di cui alla sezione 5 del presente Accordo.
37.3 Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.
37.4 La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti in base a modalità che saranno definite dal regolamento interno. Su domanda di una delle Parti contraenti e alle condizioni stabilite dal regolamento interno, il Comitato misto si riunisce su convocazione del suo presidente ogniqualvolta una necessità specifica lo richieda.
37.5 Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro che lo assistano nell’adempimento dei suoi compiti.