Consolidation: 0.974.218.9 - 1975-09-15
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Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
0.974.218.9 RU 1975 2448Traduzione Dal testo originale francese.Accordodi cooperazione tecnica e scientifica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di BoliviaConchiuso il 30 novembre 1973Entrato in vigore con scambio di lettere il 15 settembre 1975 (Stato 15 settembre 1973) Il Consiglio federale svizzeroeil Governo della Repubblica di Bolivia,desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra loro e preoccupati di sviluppare la cooperazione tecnica e s
- SR-Nummer
- SR 0.974.218.9
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 15.09.1975
- Data del documento
- 30.11.1973
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Articoli13
Art. 1Art. 1 Le Parti contraenti si obbligano a collaborare, nel quadro della rispettiva legislazione e conformemente al diritto internazionale, alla realizzazione di progetti di cooperazione tecnica e scientifica tra i due P…
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Art. 2Art. 2 Le disposizioni del presente accordo s’applicano: a) ai progetti di cooperazione tecnica e scientifica tra i due Governi; b) ai progetti di cooperazione tecnica e scientifica emananti da enti svizzeri di diritto…
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Art. 3Art. 3 La cooperazione tecnica e scientifica, promossa dal presente accordo, può assumere le forme seguenti: a) invio di personale fruente dello statuto di periti o di assistenti tecnici; b) attribuzione di borse di stu…
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Art. 4Art. 4 I progetti specifici e la loro attuazione sono oggetto d’accordi particolari i quali determinano le rispettive prestazioni delle Parti, come anche la partecipazione degli esperti o degli assistenti tecnici.
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Art. 5Art. 5 Nell’ambito delle azioni di cooperazione tecnica e scientifica, ciascuna Parte contraente assumerà una parte equa delle spese; quelle pagabili in moneta boliviana sono, per principio, assunte dal Governo della Bo…
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Art. 6Art. 6 Giusta l’articolo 2 capoverso 1 lettera a), le Parti sceglieranno di comune intesa i borsisti e decideranno dell’orientamento dei loro studi.
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Art. 7Art. 7 Il Consiglio federale svizzero s’impegna a: a) pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione delle persone inviate dalla Svizzera; b) assumere le spese di viaggio dalla Svizzera in Bolivia e di ritorno per detto…
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Art. 8Art. 8 Il Governo boliviano s’impegna a: a) fornire i servizi prestabili dal personale locale e ad assumere le spese di segreteria; b) mettere a disposizione e retribuire il personale boliviano chiamato ad avvicendarsi…
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Art. 9Art. 9 Il personale svizzero incaricato di missioni di controllo di breve durata gode unicamente delle disposizioni di cui all’articolo 8 k), l), m) e n).
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Art. 10Art. 10 L’attuazione dei progetti nel quadro dell’articolo 2 capoverso 1 avviene sotto l’egida del Delegato del Consiglio federale alla Cooperazione tecnica, per il Governo svizzero, e della Segreteria del CONEPLAN, per…
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Art. 11Art. 11 Le Parti contraenti prenderanno contatto periodicamente per analizzare i risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti di cooperazione che sono oggetto del presente Accordo.
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Art. 12Art. 12 Le disposizioni d’accordi bilaterali o multilaterali che il Governo boliviano dovesse conchiudere con Stati terzi o con organizzazioni internazionali, qualora risultassero più favorevoli per le attività di coope…
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Art. 13Art. 13 Il presente accordo è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno delle firma ed entrerà in vigore quando le Parti si saranno notificate reciprocamente l’adempimento delle formalità richieste dalle rispett…
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- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 30.11.1973
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