La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.
L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 122 Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2007 (DF dell’8 ott. 1999, DCF del 17 mag. 2000, DF del 8 mar. 2005 – RU 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7454, 2000 2656, 2001 3764). Accettato nella votazione popolare del 12 mar. 2000, in vigore dal 1° gen.