Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l’onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali.
Le conseguenze della progressione a freddo per l’imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente.
I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Ad essi spetta almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.101