Durante il periodo di protezione, fedpol provvede se necessario alla protezione dei domicili privati delle persone di cui all’articolo 6 lettere a–d.
Per domicili privati delle persone da proteggere s’intende:
la casa o l’appartamento nel rispettivo luogo di domicilio;
la casa o l’appartamento nel rispettivo luogo del soggiorno settimanale;
gli appartamenti o le case di vacanza abitati dalle persone in questione in Svizzera e all’estero.