Fedpol pronuncia mediante decisione formale le misure di cui agli articoli 23k–23qnei confronti di un potenziale terrorista, se:
la minaccia costituita da questa persona non può verosimilmente essere contrastata efficacemente con misure sociali, di integrazione o terapeutiche oppure con misure di protezione dei minori e degli adulti;
le misure di prevenzione generale delle minacce adottate dai Cantoni non sono sufficienti; e
non è stata ordinata alcuna misura sostitutiva o alcun provvedimento coercitivo privativo della libertà ai sensi del Codice di procedura penale51 avente lo stesso effetto di una misura di cui agli articoli 23k–23q; la procedura deve essere concordata tra fedpol e il pubblico ministero competente.
Le misure di cui agli articoli 23k–23odevono essere accompagnate, per quanto possibile, da misure sociali, di integrazione o terapeutiche.
Una misura va revocata se i presupposti per ordinarla non sono più adempiuti. La persona interessata deve essere immediatamente informata della revoca.
La persona interessata può presentare a fedpol in qualsiasi momento una domanda di revoca della misura.