Il SIC tratta dati particolarmente sensibili al di fuori dei suoi sistemi d’informazione se lo esige la protezione delle fonti secondo l’articolo 35 LAIn.
I dati sono conservati in contenitori o locali particolarmente protetti. Possono essere consultati solo direttamente e non sono disponibili per valutazioni particolari.
L’accesso ai dati è consentito unicamente ai collaboratori del SIC, o ai loro sostituti, competenti per la direzione dell’operazione in questione o per la gestione di una fonte nonché al capo dell’Acquisizione o al suo sostituto.
Il SIC registra secondo le disposizioni dell’articolo 4 capoverso 1 le informazioni rilevanti per le attività informative provenienti da un’operazione o dalla gestione di una fonte in IASA SIC o IASA-GEX SIC ai fini della valutazione.
Al termine dell’operazione o della gestione della fonte cancella tutti i dati personali memorizzati al di fuori dei sistemi d’informazione, ad eccezione dei dati relativi alla fonte.
Il capo dell’Acquisizione, o il suo sostituto, verifica almeno una volta l’anno per ogni operazione e per ogni gestione di una fonte se i dati sono trattati secondo le condizioni di cui ai capoversi 4 e 5 e se, tenendo conto della situazione attuale, sono ancora necessari per l’adempimento dei compiti secondo l’articolo 6 LAIn. Fa cancellare i dati non più necessari.
La durata di conservazione dei dati relativi a operazioni è di 45 anni al massimo.