Il SIC e le autorità d’esecuzione cantonali sono autorizzati a trattare dati personali, compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona, a prescindere dal fatto che si tratti o meno di dati personali degni di particolare protezione.23
Il SIC può continuare a trattare informazioni che si rivelano essere disinformazione o false informazioni, se ciò è necessario per la valutazione della situazione o di una fonte. Contrassegna i dati in questione come inesatti.
Il SIC può riversare i medesimi dati in più sistemi d’informazione. Si applicano le disposizioni specifiche di ogni sistema d’informazione.
Il SIC può correlare i dati all’interno di un sistema d’informazione e analizzarli in modo automatizzato.