Nella lista d’osservazione figurano organizzazioni e gruppi che è fondato supporre minaccino la sicurezza interna o esterna.
La presunzione è considerata fondata se un’organizzazione o un gruppo figura in una lista delle Nazioni Unite o dell’Unione europea; in tal caso, l’organizzazione o il gruppo in questione può essere inserito nella lista d’osservazione.
Le organizzazioni e i gruppi sono stralciati dalla lista d’osservazione quando:
viene meno la presunzione che essi minaccino la sicurezza interna o esterna; o
non figurano più in alcuna delle liste di cui al capoverso 2 e non sussistono motivi particolari per supporre che minaccino la sicurezza interna o esterna.
Il Consiglio federale definisce in un’ordinanza i criteri per l’elaborazione della lista d’osservazione e stabilisce la frequenza della sua verifica.