(art. 2–3 LSIn)
La presente ordinanza si applica:
al Consiglio federale;
ai dipartimenti;
alla Cancelleria federale (CaF), alle segreterie generali, ai gruppi e agli uffici federali;
all’esercito.
Per le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata di cui all’articolo 2 capoverso 3 della legge del 21 marzo 19972sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) nonché le organizzazioni e le persone di cui all’articolo 2 capoverso 4 LOGA si applicano le disposizioni seguenti della LSIn e della presente ordinanza:3
se trattano informazioni classificate della Confederazione: gli articoli 5–6, 9–10, 12–15, 20–23 e 27–73 LSIn nonché gli articoli 16, 21, 24, 26 e 32, 34–35 della presente ordinanza;
se accedono a mezzi informatici dei fornitori interni di prestazioni TIC secondo l’articolo 10 dell’ordinanza del 2 aprile 20255 sulla digitalizzazione (ODigi) oppure fanno gestire i loro mezzi informatici da questi fornitori di prestazioni: gli articoli 5, 6, 9, 10 e 16–73 LSIn nonché gli articoli 10–12, 27 e 29–35 della presente ordinanza.
Nel loro ambito di competenza la CaF e i dipartimenti possono assoggettare a tutta la LSIn le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata che svolgono continuamente attività sensibili sotto il profilo della sicurezza.
Fatto salvo l’articolo 3 capoverso 2 LSIn, per i Cantoni si applicano le seguenti disposizioni della presente ordinanza:
in caso di trattamento di informazioni classificate della Confederazione: le disposizioni della Sezione 4;
in caso di accesso a mezzi informatici della Confederazione: gli articoli 28–30 e 34.
L’Aggruppamento Difesa si fa carico per l’esercito dei compiti, delle competenze e delle responsabilità che la presente ordinanza attribuisce alle unità amministrative di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c.