(art. 2 cpv. 3 e 4, 28, 30, 31 e 48 LSIn)
La presente ordinanza disciplina le seguenti procedure:
i controlli di sicurezza relativi alle persone (CSP) secondo la LSIn;
i controlli di sicurezza secondo gli articoli 41b capoverso 2 LStrI e 6a capoverso 2 LDI;
le verifiche dell’affidabilità secondo gli articoli 29a LAsi, 20b LPers, 14 LM e 20a LAEl;
i controlli di sicurezza relativi alle persone secondo gli articoli 23 capoverso 2 lettera d e 103 capoverso 3 lettera d LM;
le valutazioni del potenziale di pericolo o di abuso secondo l’articolo 113 capoverso 4 lettera d LM;
i controlli di affidabilità secondo l’articolo 24 capoverso 1 LENu.
Disciplina inoltre:
l’organizzazione dei servizi specializzati (servizi specializzati CSP) competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone;
l’attestazione di sicurezza per persone;
la responsabilità in materia di protezione dei dati in relazione con il sistema d’informazione di cui all’articolo 45 LSIn nonché la sicurezza dei dati;
il controllo periodico del trattamento dei dati personali nel quadro dei controlli di sicurezza relativi alle persone da parte di un organo esterno.
Stabilisce nell’ambito di competenza del Consiglio federale:
le funzioni che richiedono un controllo ai sensi del capoverso 1;
l’attribuzione di attività sensibili sotto il profilo della sicurezza ai livelli di controllo;
i servizi promotori e i servizi decisori competenti.