(art. 48 lett. c LSIn)
La competenza per il rilascio di attestati di sicurezza nel contesto nazionale e internazionale spetta al Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
Un’attestazione di sicurezza è rilasciata su richiesta se:
è stato effettuato un controllo del livello di controllo necessario;
la persona in questione è stata autorizzata a esercitare l’attività; e
è possibile comprovare che la persona in questione è stata istruita per esercitare l’attività.
Se non fa parte dell’Amministrazione federale e non necessita dell’attestazione di sicurezza per un mandato della Confederazione, il servizio richiedente si assume i costi della procedura.