Su richiesta dei dipartimenti o della Cancelleria federale, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può decidere di completare o modificare gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1–6. Consulta preliminarmente il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni.
Art. 4 – Modifica
Art. 4
Modifica
- Percorso della struttura
- Sezione 2: Elenchi delle funzioni
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.11.2025
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Art. 4 Modifica Su richiesta dei dipartimenti o della Cancelleria federale, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può decidere di completare o modificare gli elenchi delle funzioni di cui agli allegati 1–6. Consulta preliminarmente il Servizio
- SR-Nummer
- SR 128.31
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 08.11.2023
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale