(art. 29 cpv. 1 lett. b e c nonché 3 LSIn e art. 24 cpv. 1 LENu)
Il DDPS decide su domanda del Cantone se una funzione degli impiegati cantonali comporta l’esercizio di un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza. Consulta preliminarmente il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni. È fatto salvo l’articolo 10 capoverso 2 lettera e.
Il Servizio specializzato della Confederazione per la sicurezza delle informazioni tiene un elenco delle funzioni cantonali di cui al capoverso 1.16
Prima che terzi vengano sottoposti a un controllo di sicurezza relativo alle persone, i seguenti organi verificano se la persona da controllare è destinata a esercitare un’attività sensibile sotto il profilo della sicurezza:17
nel quadro della procedura di sicurezza relativa alle aziende: il servizio specializzato per la sicurezza aziendale;