Le autorità assoggettate attribuiscono alle attività sensibili sotto il profilo della sicurezza uno dei livelli di controllo seguenti:
il controllo di sicurezza di base, alle attività sensibili sotto il profilo della sicurezza il cui esercizio contrario alle prescrizioni o non appropriato può pregiudicare considerevolmente gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2;
il controllo di sicurezza ampliato, alle attività sensibili sotto il profilo della sicurezza il cui esercizio contrario alle prescrizioni o non appropriato può pregiudicare gravemente gli interessi di cui all’articolo 1 capoverso 2.