Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per conservare abitazioni a pigione moderata e migliorare le condizioni d’abitazione insufficienti. Promuovono la costruzione di abitazioni a pigione moderata.
Art. 40 – Abitazioni
Art. 40
- Percorso della struttura
- 3 Compiti pubblici 3.5 Sicurezza sociale Abitazioni
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 40 Il Cantone e i Comuni prendono provvedimenti per conservare abitazioni a pigione moderata e migliorare le condizioni d’abitazione insufficienti. Promuovono la costruzione di abitazioni a pigione moderata. 3 Compiti pubblici / 3.5 Sicurezza sociale / Abitazioni
- SR-Nummer
- SR 131.212
- Tipo di documento
- Costituzione cantonale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 06.06.1993
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale