L’Ospizio generale conserva i suoi beni, che rimangono separati da quelli del Cantone e non possono essere distolti dalla loro destinazione.
I redditi provenienti dai suoi beni e da altre risorse servono allo svolgimento dei suoi compiti.
Il Cantone garantisce le prestazioni dell’Ospizio generale. Gli fornisce i mezzi per assolvere i suoi compiti e copre le eccedenze di spesa con un credito iscritto ogni anno nel bilancio di previsione cantonale.