Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
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Art. 87 Ufficio 1 Il Gran Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente e gli altri membri del suo ufficio per la durata prevista dalla legge. 2 Ogni gruppo parlamentare è rappresentato nell’ufficio. Titolo quarto: Autorità / Capitolo 1: Gran Consiglio / Sezione 3: Organizzazione