Consolidation: 138.1 - 2019-12-02
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Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
138.1Legge federaleconcernente la partecipazione dei Cantonialla politica estera della Confederazione(LFPC)del 22 dicembre 1999 (Stato 2 dicembre 2019) L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto l’articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federaleRS 101;visto il messaggio del Consiglio federale del 15 dicembre 1997 FF 1998 827,decreta:
- SR-Nummer
- SR 138.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 02.12.2019
- Data del documento
- 22.12.1999
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 1 – PrincipioArt. 1 Principio 1 I Cantoni partecipano alla preparazione delle decisioni di politica estera che concernono le loro competenze o i loro interessi essenziali. 2 Gli interessi essenziali dei Cantoni sono in questione seg…
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Art. 2 – Scopo della partecipazioneArt. 2 Scopo della partecipazione La partecipazione dei Cantoni alla politica estera della Confederazione intende: a. garantire la considerazione degli interessi dei Cantoni nella preparazione e applicazione delle decis…
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Art. 3 – Informazione dei CantoniArt. 3 Informazione dei Cantoni 1 La partecipazione presuppone la reciproca informazione. 2 La Confederazione informa per tempo e compiutamente tutti i Cantoni sui progetti in materia di politica estera che concernono l…
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Art. 4 – Consultazione dei CantoniArt. 4 Consultazione dei Cantoni 1 Nella fase preparatoria di decisioni di politica estera che concernono competenze o interessi cantonali essenziali, la Confederazione consulta i Cantoni, sempre che questi lo domandino…
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Art. 5 – Collaborazione alla preparazione dei mandati di negoziato e ai negoziatiArt. 5 Collaborazione alla preparazione dei mandati di negoziato e ai negoziati 1 Qualora progetti di politica estera tocchino le competenze dei Cantoni, per la preparazione dei mandati di negoziato e di regola anche ne…
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Art. 6 – Confidenzialità delle informazioniArt. 6 Confidenzialità delle informazioni Il trattamento confidenziale delle informazioni dev’essere garantito.
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Art. 7 – Collaborazione alla trasposizione del diritto internazionaleArt. 7 Collaborazione alla trasposizione del diritto internazionale Per quanto incaricati della trasposizione del diritto internazionale, i Cantoni sono tenuti a procedere tempestivamente ai necessari adeguamenti.
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Art. 8 – Referendum ed entrata in vigoreArt. 8 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 2000 DCF del 24 mag. 2000 (…
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- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
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