La partecipazione presuppone la reciproca informazione.
La Confederazione informa per tempo e compiutamente tutti i Cantoni sui progetti in materia di politica estera che concernono loro interessi essenziali.
L’informazione sulla politica estera della Confederazione deve essere impostata in modo tale da facilitare ai Cantoni l’apporto del loro contributo ad un più solido sostegno interno della politica estera della Confederazione.