(art. 12 cpv. 1 lett. a, 20 cpv. 1 e 26 cpv. 1 lett. c LCit)
Il richiedente non è considerato integrato con successo se non osserva la sicurezza e l’ordine pubblici in quanto:
in modo grave o ripetuto non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità;
temerariamente non adempie importanti doveri di diritto pubblico o privato; oppure
è dimostrato che approva o incoraggia pubblicamente un crimine o un delitto contro la pace pubblica, un genocidio, un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra.
Il richiedente non è inoltre considerato integrato con successo se nel sistema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA sussiste nei suoi riguardi un’iscrizione visibile per la SEM dal contenuto seguente:
una pena senza la condizionale o una pena detentiva con la condizionale parziale per un delitto o un crimine;
una misura stazionaria nel caso di un adulto oppure un collocamento in un istituto chiuso nel caso di un adolescente;
un’interdizione di esercitare un’attività, un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate o un’espulsione;
una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di oltre tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di oltre 360 ore quale pena principale;
una pena pecuniaria con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 90 aliquote giornaliere, una pena detentiva con la condizionale di massimo tre mesi, una privazione della libertà con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo tre mesi o un lavoro di pubblica utilità con la condizionale o con la condizionale parziale di massimo 360 ore quale pena principale, se il richiedente non ha superato con successo il periodo di prova.
Negli altri casi in cui sussiste un’iscrizione visibile per la SEM nel sistema d’informazione sul casellario giudiziale VOSTRA, per decidere se il richiedente si è integrato con successo la SEM si basa sull’entità della sanzione. Il richiedente non può essere considerato integrato con successo se nei suoi riguardi è stata ordinata una sanzione non ancora eseguita o è in corso un periodo di prova non ancora scaduto.
In caso di iscrizioni in casellari giudiziari esteri si applicano per analogia i capoversi 2 e 3.
In caso di procedimento penale pendente nei riguardi di un richiedente, la SEM sospende la procedura di naturalizzazione fino alla chiusura del procedimento da parte della giustizia penale mediante decisione passata in giudicato.