Se nell’ambito della verifica dell’adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare con il coniuge secondo gli articoli 42–45 le autorità competenti rilevano indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 105a del Codice civile95 (CC), ne informano l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC.96 La domanda di ricongiungimento familiare con il coniuge è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Art. 45a – Nullità del matrimonio
Art. 45a94
Nullità del matrimonio
- 94 Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).
- 95 RS 210
- 96 Nuovo testo giusta il l’all. n. 1 della LF del 14 giu. 2024 (Misure contro i matrimoni con minorenni), in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 590; FF 2023 2127).
- Percorso della struttura
- Capitolo 7: Ricongiungimento familiare
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 12.06.2026
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Art. 45a Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987). Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035
- SR-Nummer
- SR 142.20
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 16.12.2005
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale