Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti determinanti per l’applicazione della presente legge. In particolare devono:
fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno;
fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine;
procurarsi documenti di legittimazione (art. 89) o collaborare a tal fine con le autorità.