Se non può lasciare la Svizzera entro il termine stabilito nel visto o se intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero cui è stato rilasciato un visto per un soggiorno non superiore a tre mesi deve chiederne la proroga all’autorità cantonale della migrazione15 (art. 88 cpv. 1), al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto.
Art. 11 – Proroga del visto
Art. 11
Proroga del visto
- 15 Nuova espr. giusta la cifra I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018741). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 12.06.2026
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Art. 11 Proroga del visto Se non può lasciare la Svizzera entro il termine stabilito nel visto o se intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero cui è stato rilasciato un visto per un soggiorno non superiore a tre mesi deve chiederne la proroga all’autorità cantonale della migrazione Nuova
- SR-Nummer
- SR 142.201
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 24.10.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale