I Cantoni designano i servizi competenti per il trattamento delle notificazioni dell’arrivo e della partenza.
Art. 17 – Servizi competenti per le notificazioni
Art. 17
Servizi competenti per le notificazioni
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 12.06.2026
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Art. 17 Servizi competenti per le notificazioni I Cantoni designano i servizi competenti per il trattamento delle notificazioni dell’arrivo e della partenza. Capitolo 2: Procedura di notificazione e procedura di permesso / Sezione 4: Disposizioni generali sulla notificazione dell’arrivo e della part
- SR-Nummer
- SR 142.201
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 24.10.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale