(art. 30 cpv. 1 lett. j LStrI)
L’impiegato alla pari straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata se:
il suo collocamento avviene grazie a un’organizzazione autorizzata in virtù della legge del 6 ottobre 198993 sul collocamento;
sono rispettati i contingenti secondo l’articolo 20 LStrI;
la sua età è compresa fra 18 e 25 anni;
frequenta un corso sulla lingua nazionale parlata nel luogo di soggiorno;
la sua attività dura al massimo 30 ore la settimana con un’intera giornata libera la settimana;
la sua attività comprende lavori domestici leggeri e la custodia di bambini e per tali attività gli è versato un congruo compenso;
alloggia presso la famiglia ospite e dispone di una camera propria.
I permessi per gli impiegati alla pari sono rilasciati per 12 mesi al massimo e non possono essere prorogati.