Le impronte digitali dei richiedenti di un visto per soggiorni di lunga durata non sono rilevate.
In deroga al capoverso 1, le impronte digitali possono essere rilevate per accertare l’identità del richiedente conformemente all’articolo 102 capoverso 1 LStrI.
Nei casi di cui all’articolo 4 capoverso 2, le impronte digitali sono rilevate sistematicamente.