Per un soggiorno di breve o lunga durata o per un transito aeroportuale, gli stranieri devono essere provvisti di un documento di viaggio valido e riconosciuto dalla Svizzera. Sono fatte salve le deroghe previste da accordi bilaterali o multilaterali.
Il documento di viaggio deve soddisfare i requisiti seguenti:
la sua validità supera:
di almeno tre mesi la data in cui il titolare intende lasciare lo spazio Schengen, in caso di soggiorno di breve durata,
di almeno tre mesi la data del transito o dell’ultimo transito consentito, in caso di transito aeroportuale di passeggeri di aeromobili soggetti all’obbligo del visto di transito aeroportuale,
di almeno tre mesi la data in cui è stata rilasciata al titolare l’autorizzazione di entrare in Svizzera, in caso di soggiorno di lunga durata;
è stato rilasciato nel corso dei dieci anni precedenti.
al momento del deposito della domanda di visto, ove il titolare soggiaccia all’obbligo del visto, contiene almeno due pagine in bianco.
Le autorità competenti possono derogare:
ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a numeri 1 e 2, in casi di emergenza motivati;
ai requisiti di cui al capoverso 2 lettera a numero 3 e lettere b e c, in casi motivati.51
Un documento di viaggio è riconosciuto dalla SEM se soddisfa i requisiti seguenti:
attesta l’identità del titolare e la sua appartenenza allo Stato o all’entità o autorità territoriale che l’ha rilasciato;
è stato rilasciato da uno Stato riconosciuto dalla Svizzera, da un’entità o autorità territoriale o da un’organizzazione internazionale riconosciuta dalla Svizzera;
lo Stato oppure l’entità o autorità territoriale che l’ha rilasciato garantisce in qualsiasi momento il ritorno dei suoi cittadini;
reca gli elementi di sicurezza richiesti conformemente alle specifiche internazionali; è in particolare applicabile l’allegato 9 della Convenzione del 7 dicembre 194452 relativa all’aviazione civile internazionale.
In casi motivati la SEM può riconoscere documenti di viaggio che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 4. Tale è il caso in particolare dei documenti di viaggio rilasciati a persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato di rilascio, ma che hanno diritto di soggiornare legalmente sul suo territorio.