(art. 87 cpv. 2 LStrI; art. 92 cpv. 2 LAsi)
Se dopo il deposito di una domanda d’asilo è stato avviato un procedimento penale che ha condotto a un’espulsione giudiziaria, la SEM assume le spese di partenza a condizione che la persona interessata faccia parte di uno dei gruppi di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 LAsi. L’autorità cantonale competente per l’esecuzione dell’espulsione giudiziaria sollecita l’assunzione dei costi da parte della SEM. Sono applicabili gli articoli 55–61 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 1999126 sull’asilo.
Non sono assunte le spese di partenza di persone la cui domanda d’asilo è stata stralciata senza formalità conformemente all’articolo 111c capoverso 2 LAsi dopo il loro ritorno in Svizzera.