Art. 102e – Diritto d’accesso
Art. 102e
Diritto d’accesso
- 379 Nuovo testo giusta il n. 2 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387, 3417; FF 2009 5873).
- 380 Per. abrogato dall’all. 1 cifra II n. 5 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 12.06.2026
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Art. 102e Diritto d’accesso Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati. Nuovo testo giusta il n. 2 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nel
- SR-Nummer
- SR 142.31
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 26.06.1998
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale