Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d’asilo se il richiedente:
può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l’articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l’esecuzione della procedura d’asilo e d’allontanamento;
può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
può essere allontanato nel suo Stato d’origine o di provenienza secondo l’articolo 31b.
Il capoverso 1 lettere c–e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1.
La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d’asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d’asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d’esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.120