La Confederazione può assumersi le spese occasionate dall’entrata e dalla partenza dei rifugiati e delle persone bisognose di protezione.
Essa si assume le spese di partenza dei richiedenti l’asilo, delle persone che hanno ritirato la propria domanda d’asilo o la cui domanda d’asilo è stata respinta o dichiarata irricevibile e delle persone da allontanare dopo la revoca della protezione provvisoria, se tali persone sono indigenti.290
Essa può versare ai Cantoni contributi per le spese in rapporto diretto con l’organizzazione della partenza.
Il Consiglio federale disciplina condizioni e procedura di versamento e di conteggio dei contributi. Nella misura del possibile, fissa somme forfettarie.