Nel quadro della presente ordinanza, la SEM rimborsa ai Cantoni le spese causate dalla partenza dalla Svizzera dei gruppi di persone di cui all’articolo 92 capoverso 2 della LAsi.
Soltanto le autorità cantonali preposte alla migrazione o all’aiuto sociale possono chiedere gli indennizzi previsti nel quadro della presente ordinanza.141