I consultori per il ritorno sono designati dai Cantoni; sono gli unici interlocutori della SEM.
I Cantoni possono istituire e gestire di comune intesa le strutture necessarie alla consulenza al ritorno o incaricare terzi a tal fine. Assicurano che i servizi di consulenza al ritorno abbiano accesso ai dati necessari per il loro lavoro, in particolare ai dati personali e ai dati concernenti le procedure.
La competenza per i consultori per il ritorno situati nei centri della Confederazione e negli aeroporti di Zurigo e Ginevra spetta alla SEM. Essa può delegare tale compito ai consultori cantonali per il ritorno oppure a terzi e disciplinare l’indennizzo delle spese in un accordo con essi.190