(art. 102aquinquies LAsi)
La verifica dei risultati del confronto automatico di dati Eurodac secondo l’articolo 102ater capoverso 5 LAsi è affidata a un esperto in dattiloscopia dei servizi competenti per l’identificazione biometrica dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).
In caso di risultato positivo del confronto automatico di dati Eurodac, nei casi previsti la SEM lo rende accessibile ai servizi competenti per l’identificazione biometrica. L’esperto in dattiloscopia procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l’esito della sua verifica alla SEM.
Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM:
cancella senza indugio il risultato della consultazione; e
ne informa la Commissione europea e l’Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi.
Se dalla verifica emerge che le impronte digitali corrispondono, la SEM informa l’Agenzia eu-LISA in merito al risultato positivo.
I servizi competenti per l’identificazione biometrica esaminano inoltre le impronte digitali, se:
dopo la concessione della protezione internazionale o il rilascio di un titolo di soggiorno a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure
al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.