La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:61
autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l’identificazione di persone;
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autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di:
scambi di informazioni di polizia,
inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria,
procedure d’estradizione,
assistenza giudiziaria e amministrativa,
perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva,
trasferimento di condannati,
esecuzione delle pene e delle misure in via sostitutiva,
lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata,
lotta all’uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti,
controllo di documenti d’identità,
ricerche di persone scomparse,
controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 della legge federale del 13 giugno 200868 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP);
autorità di ricorso della Confederazione, per l’istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;
posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d’identità e il rilascio di visti eccezionali;
rappresentanze svizzere all’estero e missioni svizzere, per l’esame delle richieste di visto e per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito dell’applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera;
Segretariato di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l’esame e la decisione relativi alle richieste di visto nella sfera di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;
Centrale di compensazione, per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero AVS;
autorità fiscali cantonali, per l’adempimento dei loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;
uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile70 e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 200471 sull’unione domestica registrata;
Servizio delle attività informative della Confederazione:
per l’identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 201575 sulle attività informative (LAIn),
per l’esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI;
servizio incaricato dell’allestimento dei documenti di viaggio;
autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell’immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio;
Ufficio federale di polizia, per l’esame di misure di respingimento e di allontanamento ai sensi della LStrI.
La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:83
autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali di aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l’adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l’identificazione di persone;
autorità competenti per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM;
autorità federali competenti in materia di sicurezza interna:87
esclusivamente per l’identificazione delle persone nell’ambito di scambi di informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, procedure d’estradizione, assistenza giudiziaria e amministrativa, perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, lotta al riciclaggio di denaro, al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata, lotta all’uso abusivo di precursori di sostanze esplodenti, controllo di documenti d’identità, ricerche di persone scomparse, controllo delle registrazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia di cui all’articolo 15 LSIP e valutazione dell’indegnità ai sensi dell’articolo 53 LAsi,
per l’adempimento dei compiti di cui all’articolo 99 LAsi;
autorità di ricorso della Confederazione, per l’istruzione dei ricorsi giusta la LAsi;
posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia e Corpo delle guardie di confine, per i controlli d’identità e il rilascio di visti eccezionali;
Controllo federale delle finanze, per la vigilanza finanziaria;
Centrale di compensazione, per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero AVS;
autorità fiscali cantonali, per i loro compiti in materia di riscossione dell’imposta alla fonte;
uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta gli articoli 97a capoverso 1 del Codice civile e 6 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 sull’unione domestica registrata;
Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione conformemente alla legge federale del 23 dicembre 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, per adempiere i suoi compiti;
autorità competenti in materia di visti, per verificare se un richiedente il visto è o è stato oggetto di una procedura d’asilo;
Servizio delle attività informative della Confederazione, esclusivamente per l’identificazione delle persone allo scopo di individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera a LAIn, nonché per adempiere i suoi compiti di verifica della minaccia per la sicurezza interna o esterna ai sensi dell’articolo 14 lettera d LCit, nonché della LStrI e della LAsi;
servizio incaricato dell’allestimento dei documenti di viaggio;
autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell’immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.