La persona richiedente deve presentarsi personalmente all’autorità di rilascio competente, portare i documenti eventualmente richiesti dall’autorità di rilascio e dimostrare la propria identità. L’autorità di rilascio verifica l’identità del richiedente.
La persona richiedente può presentarsi presso l’autorità di rilascio di un altro Cantone, sempre che tra i due Cantoni in questione vi sia un accordo in tal senso. In singoli casi e con l’accordo delle autorità interessate, la persona richiedente può presentarsi presso l’autorità di rilascio di un altro Cantone. La richiesta di cui all’articolo 9 capoverso 1 va presentata presso l’autorità di rilascio competente del Cantone di domicilio.
Una persona annunciata all’estero può presentarsi personalmente presso qualsiasi autorità di rilascio all’estero. In singoli casi e con l’accordo delle autorità interessate, la persona richiedente può presentarsi presso l’autorità di rilascio di un Cantone. La richiesta di cui all’articolo 9 capoverso 1 va presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare svizzera presso cui la persona richiedente è annunciata.24
L’autorità di rilascio competente può, in casi di grave infermità fisica o psichica, esonerare la persona richiedente dall’obbligo di presentarsi personalmente se può stabilire inequivocabilmente l’identità in altro modo e se si può procurare i dati necessari in altro modo.