L’autorità di rilascio competente esamina se:
sussiste il consenso del rappresentante legale eventualmente necessario per la richiesta del documento d’identità;
esiste già un documento d’identità dello stesso tipo per la persona richiedente;
la persona richiedente è segnalata per arresto a causa di un crimine o di un delitto; se del caso, essa consulta l’autorità che ha emesso la segnalazione;
esiste un altro motivo di rifiuto secondo l’articolo 6 LDI;
la fotografia e le impronte digitali della persona richiedente corrispondono ai dati già registrati della persona richiedente.
Per l’esame dei criteri di cui al capoverso 1 lettere b–e l’autorità di rilascio competente si basa su ISA, su Infostar e sul sistema informatizzato di ricerca RIPOL.
L’autorità di rilascio competente esamina la completezza e la correttezza della richiesta. Dopo aver approvato la richiesta, la trasmette senza indugio al servizio preposto all’allestimento27.
Essa notifica alla persona richiedente l’eventuale decisione di rifiuto con l’indicazione dei rimedi giuridici.