L’Ufficio federale può chiedere ai servizi di cui all’articolo 6a capoverso 1 LDI ed eventualmente ai membri del gruppo d’imprese di presentare in particolare i seguenti documenti:
un conto annuale verificato;
un elenco di tutti gli aventi economicamente diritto e titolari di quote;
i dati sull’organizzazione dell’impresa e sulle responsabilità di ogni singola persona;
un sistema di gestione della qualità certificato e orientato alla produzione dei documenti d’identità;
un piano relativo alla sicurezza che illustra in particolare come sono garantite la protezione dei dati e la sicurezza dei documenti d’identità da produrre e delle loro parti;
una descrizione delle misure adottate per acquisire, salvaguardare e sviluppare le conoscenze specialistiche e le qualifiche nel settore dei documenti d’identità.
I conti annuali vanno sottoposti a un ufficio di revisione indipendente dal profilo economico e giuridico, nell’ambito di una revisione ordinaria. Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le imprese di revisione che dispongono di un’abilitazione di perito revisore ai sensi dell’ordinanza del 22 agosto 200742 sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori. Per le società con sede all’estero sono applicabili le prescrizioni equivalenti dei rispettivi Paesi.
I servizi di cui all’articolo 6a capoverso 1 LDI forniscono periodicamente le prove dell’osservanza e dell’attualità del sistema di gestione della qualità e del piano relativo alla sicurezza.