L’autorità di rilascio rettifica i dati supplementari di cui all’articolo 11 capoverso 1 LDI.
Se, a causa di un cambiamento del nome, in ISA la medesima persona figura su record diversi, questi vengono riuniti dall’autorità di rilascio in maniera tale che la loro connessione sia visibile.
Se il cambiamento di nome è dovuto ad adozione o cambiamento di sesso le registrazioni non sono riunite.