Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o è ritirato dalla Direzione se:
le condizioni necessarie per il rilascio non sono o non sono più adempiute (art. 7 cpv. 1 lett. a LDI
);
un’identificazione chiara del titolare del passaporto non è più possibile (art. 7 cpv. 1 lett. b LDI);
contiene iscrizioni false o non ufficiali o è stato altrimenti modificato (art. 7 cpv. 1 lett. c LDI);
non è più valido;
si tratta di un passaporto per congiunti che vivono separati dall’impiegato non per motivi di salute o di servizio;
il titolare riceve un congedo non pagato superiore a 30 giorni civili; se il titolare è impiegato presso il DFAE ed è distaccato presso un altro Dipartimento durante il congedo, la Direzione può rinunciare a ritirargli il passaporto per la durata del distacco.
Un passaporto diplomatico o di servizio deve essere restituito o può essere ritirato dalla Direzione se:
il titolare è penalmente perseguito in Svizzera per un crimine o un delitto o è stato condannato da un tribunale svizzero con sentenza passata in giudicato (art. 7 cpv. 2 LDI);
si tenta in modo illecito o abusivo di trarre vantaggi dal passaporto;
il titolare svolge all’estero un’occupazione remunerata che potrebbe danneggiare gli interessi della Confederazione svizzera.