La Confederazione istituisce, in stretta collaborazione con i Cantoni, una rete volta allo scambio di informazioni nell’ambito della ricerca di persone presumibilmente scomparse.
A tal fine, la Confederazione e ogni Cantone istituiscono un servizio di coordinamento.
Il Consiglio federale disciplina, coinvolgendo i Cantoni, i dettagli relativi al funzionamento della rete e i termini di trattamento.