SR 1–9 Diritto nazionale Nationale SR-Systematik · Bundesrecht, Bundesgesetze und Verordnungen. Leggi federali Ordinanze
Art. 10 – Decisione Articolo Collegamenti Commenti Proponi tag Monitora le modifiche Aggiungi al dossier Assegna tag privati Aggiungi ai preferiti Confronta i limiti Monitora le modificheScegli esplicitamente se questa destinazione giuridica va monitorata personalmente o nello spazio condiviso del team. Apri il centro di monitoraggioChiudi Seleziona un dossierScegli il dossier personale per questo contenuto. AnnullaAggiungi Tag privatiQuesta assegnazione è visibile solo a te. Crea un tag privatoAnnullaSalva assegnazione Art. 10Decisione1Il DFI decide in merito alla concessione di sussidi a progetti di terzi.2Il DFI può delegare questa competenza al Servizio. Articolo precedenteArt. 9 – Fondazione éducation21Articolo successivoArt. 11 – Presentazione di rapporti e obbligo di informazione Contesto dell’atto SR 151.21 · Ordinanza · Consolidation: 151.21 - 2013-01-01 Percorso della struttura Lingua Italiano (it) Stato dei dati 01.01.2013 Versioni linguistiche disponibili Deutschde Françaisfr Italianoit Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti. Tu() Community Pubblico Categorie di valutazione
Art. 10Decisione1Il DFI decide in merito alla concessione di sussidi a progetti di terzi.2Il DFI può delegare questa competenza al Servizio.
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