Il giudice o l’autorità amministrativa non ordina l’eliminazione di uno svantaggio se il beneficio che il disabile ne trarrebbe è sproporzionato in particolare rispetto:
ai costi che ne risultano;
agli interessi della protezione dell’ambiente o della protezione della natura e del paesaggio;
agli interessi della sicurezza del traffico o dell’esercizio.
Il giudice fissa l’indennità secondo l’articolo 8 capoverso 3 tenendo conto delle circostanze, della gravità della discriminazione e del valore della prestazione in questione. L’indennità ammonta al massimo a 5000 franchi.