I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile per la sua disabilità.
Art. 6 – Prestazioni di privati
Art. 6
Prestazioni di privati
- Contesto dell’atto
- SR 151.3 · LDis · Legge federale · Consolidation: 151.3 - 2020-07-01
- Percorso della struttura
- Sezione 1: Disposizioni generali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2020
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Art. 6 Prestazioni di privati I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile per la sua disabilità. Sezione 1: Disposizioni generali
- SR-Nummer
- SR 151.3
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 13.12.2002
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale