La presente ordinanza si applica:
alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici (art. 3 lett. b LDis);
alle prestazioni accessibili al pubblico fornite dalle imprese dei trasporti pubblici (art. 3 lett. e LDis).
Per imprese dei trasporti pubblici si intendono le imprese di trasporto concessionarie.3
Sono considerati infrastrutture, veicoli e prestazioni dei trasporti pubblici in particolare:
gli accessi agli edifici e agli impianti;
i luoghi in cui i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici salgono e scendono (fermate);
i marciapiedi viaggiatori;
gli sportelli per gli utenti;
i sistemi d’informazione, di comunicazione, di emissione dei biglietti, di prenotazione e i sistemi di chiamata d’emergenza;
i servizi igienici e i parcheggi annessi alle fermate e utilizzati prevalentemente dai viaggiatori;
i servizi accessori ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie;
la concezione dell’entrata e dell’uscita dai veicoli nonché i sistemi di apertura delle porte;
i sistemi di richiesta di fermata installati nei veicoli e alle fermate facoltative.