Può presentare una domanda di mediazione la persona:13
il cui accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato;
sulla cui domanda l’autorità non si è pronunciata entro il termine; o
che è stata consultata secondo l’articolo 11, se l’autorità intende accordare l’accesso contro la sua volontà.
La domanda di mediazione deve essere presentata per scritto all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) entro venti giorni dalla ricezione della presa di posizione dell’autorità o dallo scadere del termine di cui l’autorità dispone per prendere posizione.14
Se la mediazione ha successo, la pratica è tolta dal ruolo.