Il diritto di accesso a un documento ufficiale è limitato, differito o negato se può:
ledere in modo considerevole la libera formazione dell’opinione e della volontà di un’autorità soggetta alla presente legge, di un altro organo legislativo o amministrativo o di un’autorità giudiziaria;
perturbare l’esecuzione appropriata di misure concrete di un’autorità;
compromettere la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
compromettere gli interessi della politica estera o le relazioni internazionali della Svizzera;
compromettere i rapporti tra la Confederazione e i Cantoni o tra i Cantoni;
compromettere gli interessi della politica economica o monetaria della Svizzera;
comportare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o d’affari;
far sì che vengano divulgate informazioni fornite liberamente da terzi a un’autorità che ne ha garantito il segreto.
Il diritto di accesso è altresì limitato, differito o negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l’interesse pubblico all’accesso.