(art. 13 LTras)
L’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) esamina se l’autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la domanda.7
Ascolta i partecipanti alla procedura di mediazione e tenta di giungere a un compromesso. Se necessario, sottopone delle proposte. 8La procedura può essere scritta o orale.
L’IFPDT constata il risultato della procedura di mediazione e lo comunica per scritto ai partecipanti.9